LEGISLAZIONE: ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLA LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE



LA LEGISLAZIONE E IL MEDIATORE

La legislazione sulla mediazione è regolata a partire dall’articolo 1754 del codice civile fino
all’articolo 1765, ove sono rappresentati sia gli obblighi e i doveri della figura del
Mediatore. Il Codice civile non qualifica la mediazione come contratto, ma si limita a dare
una definizione della figura del mediatore in base all'attività da lui svolta, sicché questa,
avendo carattere materiale, non presuppone necessariamente una fonte negoziale.

Art.1754
del codice civile definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare, che per il settore immobiliare può essere la compravendita
di un immobili o di diritti parziali sullo stesso (usufrutto,nuda proprietà,ecc..), o la
compravendita di un’azienda, o la permuta di un area con locali da costruire, o una
locazione immobiliare.
L'attività del mediatore è retta dal principio di verità. Egli infatti è tenuto a comunicare alle
parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che
possono influire sulla conclusione di esso, e ne è responsabile.
Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 7.500 e euro
15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

Art.1755
del codice civile si riferisce al diritto delle provvigioni nel momento in cui l’affare si è
concluso tramite il suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui
questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professione o
di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Art.1756
Rimborso delle spese Salvo patti o usi contrari,il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se
l'affare non è stato concluso.

Art.1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi Se il contratto è sottoposto a condizione
sospensiva,il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il
contratto è sottoposto a condizione risolutiva,il diritto alla provvigione non viene meno col
verificarsi della condizione.

Art.1758
Pluralità di mediatori Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori,ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art.1759
Responsabilità del mediatore Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui
note,relative alla valutazione e alla sicurezza dell affare,che possono influire sulla
conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle
scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art.1760
Obblighi del mediatore professionale Il mediatore professionale in affari su merci e su
titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione,finché sussista la
possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati,con l'indicazione della serie e del numero;
 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e
rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art.1761
Rappresentanza del mediatore Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all';esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art.1762
Contraente non nominato Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome
dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e,quando lo ha eseguito,subentra nei

diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente
non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore,ciascuno dei
contraenti può agire direttamente contro l'altro,ferma restando la responsabilità del
mediatore.

Art.1763
Fideiussione del mediatore Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Art.1764
Sanzioni Il mediatore che non adempia gli obblighi imposti dall'art.1760 è punito con la
sanzione amministrativa da € 5 a € 516. Nei casi più gravi può essere aggiunta la
sospensione della professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che
presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale
conosce lo stato di incapacità.

Art.1765
Leggi speciali Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


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