ENTI PUBBLICI - AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSERVATORIA
1. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia dell’Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio (articolo 23-
quater del D.l. 95/2012) che attualmente ha assunto la denominazione di Ufficio del Territorio.
Detto Ufficio è costituito da Direzioni Centrali che hanno sede in Roma, da Direzioni Regionali e
da Uffici Provinciali, che garantiscono una capillare presenza su tutto il territorio nazionale.
I principali compiti istituzionali svolti dall’Ufficio del Territorio sono i seguenti:
- costituzione e aggiornamento dell’anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio
nazionale;
- erogazione dei servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare;
- integrazione delle attività statali in materia di immobili con quelle attribuite agli enti locali;
- gestione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con i connessi servizi estimativi.
2. GLI UFFICI PROVINCIALI DEL TERRITORIO
Gli Uffici provinciali del Territorio hanno sede nei capoluoghi di provincia; svolgono funzioni
prevalenti di carattere operativo provvedendo all’erogazione dei servizi di pubblicità immobiliare e
dei servizi catastali.
I servizi di pubblicità immobiliare, in alcuni casi, vengono erogati in sedi distaccate, che sono
esplicitamente indicate nella rispettiva sezione.
3. IL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE
Questo servizio (già denominato Conservatoria dei Registri Immobiliari) è quello attraverso il quale
lo Stato garantisce la pubblicità degli atti relativi ai beni immobili situati nel suo territorio. L’ufficio
che eroga tale servizio è soggetto principalmente ai seguenti obblighi:
- tiene un registro generale d’ordine su cui vanno riportati, secondo l’ordine di presentazione, tutti
i titoli ( atti notarili o di pubblici uffici riguardanti immobili) che gli vengono trasmessi per
essere trascritti, iscritti o annotati;
- permette l’ispezione dei registri immobiliari (ispezioni ipotecarie);
- rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
contenute nei registri.
Le trascrizioni sono formalità relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni
immobili in cui il soggetto che acquista l’immobile compare come parte “a favore” mentre il
soggetto che vende compare come parte “contro”; le trascrizioni possono essere relative anche a
costituzione di vincoli di vario genere (per esempio pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc.) sui beni
immobili. Più precisamente con la trascrizione si rendono pubblici e quindi opponibili ai terzi :
- i contratti che trasferiscono la proprietà di un bene immobile;
- i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono un diritto reale di
godimento (abitazione, servitù, usufrutto, uso, enfiteusi, superficie);
- le domande giudiziali sui suddetti diritti;
- le sentenze di esproprio.
Le iscrizioni sono formalità relative alla costituzione di ipoteca su immobili derivante, per esempio,
da richieste di mutuo.
Le annotazioni sono formalità che per volontà delle parti o per ordine del giudice hanno il potere di
modificare, ridurre o annullare gli effetti di altre formalità (per esempio cancellazioni di ipoteche,
cancellazione di pignoramenti, ecc.).
L’accesso alle ispezioni ipotecarie si svolge con due modalità :
ricerca per soggetto o per immobile al fine di individuare ed eventualmente visionare le note
di interesse;
ispezione diretta per nota di cui l’utente conosce i dati identificativi.
Nel caso di ispezione per soggetto o per immobile il richiedente presenta un modulo alle postazioni
della sala visure. Detto modulo contiene l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la
denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni che si intendono ispezionare ovvero gli identificativi catastali dell’immobile.
La ricerca viene espletata dal personale dell'ufficio seguendo diverse metodologie, a seconda del
periodo o dei periodi coinvolti dall'ispezione:
ricerca informatizzata per i periodi successivi alla data di automazione di ogni singolo
ufficio provinciale; questa ricerca si può effettuare presso un qualsiasi Ufficio Provinciale
del Territorio anche per immobili che ricadono in altre province;
ricerca manuale sui registri cartacei (rubrica dei cognomi e tavola dei nomi) per i periodi
antecedenti la data di automazione; questa ricerca si può effettuare per immobili che si
trovano esclusivamente nella provincia in cui ricade l’Ufficio Provinciale del Territorio
presso cui ci si reca.
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