DALLA LEGGE N°39/1989 FINO ALLA LEGGE N° 57/2001
Legge 39/1989
la legge sui Mediatori la quale prevedeva dei requisiti:
Personali
Morali
Professionali
Personali
- Maggiore età
- Capacità di agire (18° anno di età)
- Cittadinanza italiana
- Residenza o domicilio nella zona della camera di commercio per cui si chiede
l’iscrizione
- Titoli di studio
Morali
- No fallimenti o sentenza di riabilitazione
- Protestato, oltraggio a pubblico ufficiale
- Sentenze definitive di reati dolosi (carcere 2/5 anni)
Professionali
- Corso di formazioni più esame di Stato
- Ultimi due anni aver lavorato all’interno di un agenzia immobiliare
- Diploma di ragioneria senza esame di Stato.
Legge 57/2001 apporta le seguenti modifiche
Personali
- Maggiore età
- Capacità di agire
- Cittadinanza europea
- Domicilio residenza
- Titolo di studio
Morali
- Il fallimento non è un ostacolo
- Protesto non è ostativo
- Reati dolosi
Professionali
- Abolito accesso automatico
- Tirocinio continuativo per 12 mesi in un’agenzia
- Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia
assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti le novità sostanziali che vengono introdotte,nuove disposizioni in materia di accesso al
Ruolo
- nuove disposizioni in materia di attività incompatibili con la mediazione;
- introduzione di una idonea garanzia assicurativa.
Per accedere al Ruolo oggi le vie sono solo due:
- il diploma di maturità con frequenza di un corso di formazione nel settore della
mediazione ed un esame finale,
- il diploma di maturità, con pratica per almeno un anno presso una agenzia di mediazione
e un corso di formazione nel ramo della mediazione che interessa.
INCOMBATIBILITA’
Articolo 5 comma 3 - legge 39/89
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o
privato,fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto
l'esercizio dell'attività di mediazione con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e
simili con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si
intende esercitare.
legge 57/2001 (in vigore) Modifiche alla legge 3 febbraio 1989
il comma 3 è sostituito dal seguente; L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad
esclusione delle imprese di mediazione e con l'esercizio di attività imprenditoriali e
professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE
L'art. 1754 del Codice civile, come abbiamo già detto, identifica la figura del mediatore
sulla base di due requisiti: uno positivo (la messa in relazione di due o più parti per la
conclusione di un affare), ed uno negativo (l'assenza di rapporti di dipendenza, di
collaborazione o di rappresentanza con una delle parti).Quanti ravvisano nell'imparzialità
un carattere essenziale dell'intermediario, spiegano che l'incompatibilità tra il rapporto di
mediazione e quelli di dipendenza o di collaborazione con le parti sia richiesta proprio allo
scopo di assicurare un equo intervento del mediatore. Si giunge così ad affermare che il
requisito dell'imparzialità sarebbe a base dell'art. 1755 del Codice civile, a tenore del quale
il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle due parti dell'affare.
L'orientamento della Giurisprudenza, dal canto suo, è da tempo costante nel richiedere il
requisito dell'imparzialità, quale elemento essenziale e tipico della mediazione. La
mediazione, a prescindere dalla unilateralità o bilateralità dell'incarico, si sostanzia
nell'interposizione neutrale ed imparziale tra due persone per agevolare la conclusione di
un determinato affare.
MEDIAZIONE OCCASIONALE
La mediazione occasionale, salvo che sia gratuita, è proibita dalla legge con sanzioni nei
confronti di quanti non siano iscritti al Ruolo dei mediatori.
La 39/89, integrato dall'art. 3, 1° comma del D.M. n. 452/90, dispone che il Ruolo è distinto
in quattro distinte Sezioni:
1) agenti immobiliari (Sezione A);
2) agenti merceologici (Sezione B);
3) agenti con mandato a titolo oneroso (Sezione C);
4) agenti in servizi vari (Sezione D).
Nella Sezione A si iscrivono gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari
relativi ad immobili e aziende mentre nella Sezione B si iscrivono gli agenti che svolgono
attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame.
Nella Sezione C si iscrivono gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel ramo immobili
e aziende.
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