ASTA IMMOBILIARE - INCANTO E SENZA INCANTO
Un'asta giudiziaria è una particolare
attività processuale che si tiene presso l'ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile
dell'ufficio, a seguito di un'esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o
più beni mobili o immobili di proprietà dell'esecutato o
del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in
tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
Le vendite relative agli immobili soggetti a
esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate
dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai notai (Legge 3 agosto 1998, n.
302).
Tutti possono partecipare, anche senza
avvocato, all'acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, con
l'eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.). Se l'offerente
non vorrà o potrà partecipare fisicamente all'udienza, dovrà dare procura
speciale a un mandatario.
Nel caso infine in cui l'offerente,
nella sua offerta, non voglia rivelare il proprio nome, riservandosi di
comunicarlo solo a aggiudicazione avvenuta, dovrà servirsi di un avvocato (art.
583 c.p.c.).
ASTA CON INCANTO
Le aste
con incanto si avvicinano un po' a questo immaginario, con una vera e
propria gara al rialzo tra i vari partecipanti. A partire dal prezzo
base, stabilito in anticipo, gli astanti possono rialzare di una cifra minima
indicata dal giudice. Significa che se il primo offerente propone 155.000 euro
e il rialzo minimo è di 5.000 euro, il secondo astante per superare
l'offerta dovrà proporre, entro il tempo limite di 3 minuti, almeno 160.000 euro, e
così via.Nelle aste con incanto chi avrà fatto l'offerta più alta dovrà però
aspettare 10 giorni prima di cantare vittoria. Perché durante quei 10 giorni
chiunque può effettuare un'ulteriore offerta presso la cancelleria del
tribunale.
ASTA SENZA INCANTO
È una modalità di vendita meno diffusa; la differenza sostanziale, è che
non è possibile proporre l’aumento di un sesto e quindi l’immobile viene
aggiudicato in via definitiva senza possibilità d’intervento da parte di altri
potenziali acquirenti.
I partecipanti devono presentare l’offerta entro il giorno non festivo
precedente l’asta; il prezzo offerto non può essere inferiore a quello indicato
nell’avviso. L’offerta è irrevocabile per almeno 20 giorni.
Se si presenta un solo offerente il giudice, se ritiene che non è possibile
spuntare un prezzo più alto, procede alla vendita; se però l’offerta non supera
di almeno ¼ il valore dell’immobile determinato nell’avviso di vendita, è sufficiente
il dissenso di un creditore per respingere la proposta. In tal caso si deve
procedere alla vendita per incanto.
Se ci sono più offerte il giudice invita gli offerenti ad una gara a
partire dall’offerta più alta: se nessuno aderisce, il giudice può disporre la
vendita a favore dell’offerta più alta o ordinare l’incanto.
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