PIANO CASA - DAL 2008 AL 2017
Il Piano Casa è nato nel 2008 col D. Lgs. n.112 del 25 giugno. Ha il duplice obiettivo di rilanciare il settore edile e soddisfare le esigenze abitative delle famiglie italiane.
Il Piano Casa opera su due fronti ben distinti: l'edilizia pubblica residenziale sovvenzionata (con programmi di stanziamenti statali e regionali per famiglie a basso reddito, anziani svantaggiati, studenti fuori sede, ecc.) e l'edilizia privata(incoraggiando demolizioni con ricostruzioni e anche ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici vigenti).
In seguito al primo Decreto del 2008, il 31 marzo 2009 è intervenuto l'accordo fra Stato e Regioni, col quale le Regioni si sono impegnate ad approvare proprie normative in materia urbanistica volte a promuovere quanto indicato a livello statale. Oggi per Piano Casa intendiamo quindi non più una singola legge, ma un sistema di normative nazionali, regionali e locali.
Il Piano Casa opera su due fronti ben distinti: l'edilizia pubblica residenziale sovvenzionata (con programmi di stanziamenti statali e regionali per famiglie a basso reddito, anziani svantaggiati, studenti fuori sede, ecc.) e l'edilizia privata(incoraggiando demolizioni con ricostruzioni e anche ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici vigenti).
In seguito al primo Decreto del 2008, il 31 marzo 2009 è intervenuto l'accordo fra Stato e Regioni, col quale le Regioni si sono impegnate ad approvare proprie normative in materia urbanistica volte a promuovere quanto indicato a livello statale. Oggi per Piano Casa intendiamo quindi non più una singola legge, ma un sistema di normative nazionali, regionali e locali.
La Legge Regionale n. 10/2011, approvata lo scorso agosto dal Consiglio Regionale, integra ed apporta sostanziali modifica alla Legge Regionale n. 21/09 e che più semplicemente identifica il "Piano Casa della Regione Lazio".
Il provvedimento, sicuramente innovativo, amplia le possibilità offerte ai cittadini ed alle imprese di intervenire sull'edilizia esistente a favore soprattutto dell'offerta abitativa.
Il provvedimento si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, ivi compreso il caso della formazione del silenzio assenso, in sanatoria. E' applicabile, altresì, anche a quelli non ultimati purché abbiano il titolo abilitativo edilizio.
La legge offre possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone più il limite dei 1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l'ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.
Particolare attenzione è rivolta agli aspetti paesaggistici ed ambientali. A tale scopo sono vietate le trasformazioni all'interno degli insediamenti urbani storici (come individuati dal Piano Paesistico Regionale), nelle aree a rischio idrogeologico e nei complessi rurali realizzati prima del 1930, oltre che nelle aree particolarmente delicate dal punto di vista idrogeologico ed in quelle di demanio marittimo.
Sono previsti, inoltre, una serie di possibili interventi, di iniziativa pubblica e/o privata, volti al cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali dismessi o non completati, con la finalità di recuperare tali volumetrie ai fini residenziali, riservando un quota compresa fra il 30 ed il 35% da destinare a locazione a canone concordato (housing sociale).
Infine, la legge chiarisce ulteriormente ed interviene sulla parte relativa alla semplificazione delle procedure che attengono gli aspetti della pianificazione attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.
La Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha provveduto ad elaborare un documento di sintesi che schematizza, anche attraverso esempi grafici, il contenuto della legge.
Anche ultimamente, con il decreto legge n.47 del 28 marzo 2014, si è utilizzato il termine Piano Casa (o Piano Casa 2 o Piano Casa 2014). Si tratta in quest'ultimo caso di misure prese a livello nazionale inerenti la cedolare secca, il finanziamento al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, il piano di ristrutturazione con adeguamento sismico di alloggi popolari, l'aumento degli sconti IRPEF per chi vive in affitto in alloggi popolari, la possibilità del riscatto a termine degli alloggi sociali, ecc.
Si può dire che il decreto cerca di andare incontro alle esigenze abitative dei cittadini e persegue il rilancio del settore edile, quindi correttamente lo si colloca all'interno del sistema normativo del Piano Casa.
Si può dire che il decreto cerca di andare incontro alle esigenze abitative dei cittadini e persegue il rilancio del settore edile, quindi correttamente lo si colloca all'interno del sistema normativo del Piano Casa.
04/07/2017 – Il Consiglio regionale del Lazio è al lavoro per approvare il disegno di legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio che disciplina riqualificazioni urbane, demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti volumetrici.
Il provvedimento renderebbe strutturali alcune norme previste dal Piano Casa Lazio, scaduto a maggio 2017. La Regione, infatti, aveva prorogato di soli quattro mesi il Piano Casa (dal 31 gennaio al 31 maggio 2017), pensando di approvare in tempo la nuova legge per la rigenerazione urbana.
La legge incentiva il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, favorisce il recupero delle periferie, promuove e agevola la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive. Secondo la Regione, infatti, la riqualificazione della città può limitare il consumo di suolo, incrementare le aree pubbliche e realizzare nuove opere pubbliche o potenziare quelle esistenti.
La norma concede premialità che consistono nell’attribuzione di ulteriori previsioni edificatorie rispetto a quelle ordinarie, fino al 35% della superficie lorda esistente e fino al 40% nel caso in cui sia ridotta la superficie coperta a favore della superficie permeabile.
Qualora l’intervento di rigenerazione urbana comporti ladelocalizzazione con trasferimento delle relative cubature, il progetto di ricollocazione deve contenere anche quello relativo alla sistemazione ed alla bonifica delle aree liberate dalla demolizione, da adibire ad utilizzazioni coerenti con finalità di interesse collettivo.
La quota di alloggi da destinare, all’interno dei programmi di rigenerazione, a edilizia residenziale pubblica e sociale non potrà essere inferiore al 20%.
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