CONDONI EDILIZI ITALIANI DAL 1985 AL 2003



Il  condono edilizio è un provvedimento emanato dal legislatore, o dal Governo mediante decreti-legge, mirante a sanare i fenomeni di abusivismo nell’ambito delle regole di costruzione e modifica edile.


PRIMO CONDONO 47/1985

Legge 28/2/1985 n° 47 (governo Craxi-Nicolazzi). Si poneva prima di tutto come una provvisoria legge-quadro in materia urbanistico/edilizia, ma la sua maggiore conseguenza è stata quella di ammettere al condono edilizio tutti gli abusi realizzati fino al 1/10/1983. Per i manufatti costruiti in aree a vario titolo vincolate il rilascio della concessione (o autorizzazione) in sanatoria era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela (per il vincolo paesaggistico di solito i comuni, con successivo controllo ed eventuale annullamento da parte delle Sopraintendenze).
L'art. 13 della medesima legge 47/1985 prevede la possibilità di un "accertamento di conformità", da effettuare entro stretti limiti temporali correlati alle ordinanze dei sindaci, "e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative", in base al quale le opere abusive potrebbero essere sanate, qualora esse fossero conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Si tratta, come si vede, di cosa assolutamente diversa dal condono (che è un provvedimento eccezionale e "tombale", in quanto porta tendenzialmente a legittimare tutti o quasi gli abusi). La sanatoria è invece un istituto permanente, che può essere invocato per quelle opere che - per qualche invero strana ragione - non hanno ottenuto la concessione edilizia, anche se avrebbero potuto ottenerla benissimo,si tratta evidentemente di rari casi, ovvero di abusi di piccole dimensioni.

SECONDO CONDONO 724/1994

Legge 23/12/1994 n° 724 art. 39 (primo governo Berlusconi). Riapre i termini della precedente legge 47/1985, estendendoli agli abusi realizzati fino al 31/12/1993. Vengono tuttavia introdotte alcune limitazioni: che le opere non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, ed in ogni caso non superiore a 750 mc. Lo stesso limite volumetrico si applica alle nuove costruzioni, "per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria" (il che consente di condonare anche le lottizzazioni abusive). Resta fermo per le zone vincolate l'obbligo di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'autorità preposta,ricordiamo che per il vincolo paesaggistico è solitamente il Comune. In più, l'ultimo periodo del 4° comma stabilisce anche il silenzio-assenso in caso di perdurante inerzia comunale.


TERZO CONDONO 326/2003

L'art. 5/bis ripropone la norma del precedente e decaduto DL, stabilendo che le porzioni di aree del patrimonio e del demanio statale, escluso il demanio marittimo, interessate dallo "sconfinamento" di manufatti eseguiti da privati sui loro fondi attigui in base a regolari titoli edilizi (ma con l'ulteriore limite di essere stati realizzati prima del 31/12/2002) possono essere a questi alienate. Stesso destino spetterebbe però alle porzioni "divenute area di pertinenza" e a quelle "interne a strumenti urbanistici vigenti.
Permane il divieto di applicare la norma nelle zone vincolate dal T.U. dei Beni CC.AA., che per quanto risulta dovrebbe vigere nella massima parte dei casi, data la sua grande estensione. 

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