DIFFERENZE TRA SOCIETA' DI PERSONE E CAPITALI (S.A.S - S.P.A)
La società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e dunque
un’organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al
raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di una
attività economica.
Alla base di tale organizzazione vi è il contratto di società che l’art. 2247 c.c.
definisce come il contratto con cui “due o più persone conferiscono beni o
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne
gli utili”.
Il contratto di società si inquadra nell’ambito dei contratti plurilaterali
(caratterizzati dal fatto di essere stipulati da due o più parti) anche se esistono
delle eccezioni per le s.r.l. o s.p.a. a socio unico, consensuali (che si
perfezionano, cioè, in virtù del semplice consenso) e con comunione di scopo
(le cui prestazioni, cioè, sono dirette al conseguimento di uno scopo comune).
Per quanto riguarda le società lo scopo sociale si può definire anche come lo
scopo-fine del contratto di società.
L'art. 2247 del codice civile enuncia solo uno dei possibili scopi-fine del
contratto di società, ovvero lo scopo di lucro.
- Lo scopo di lucro soggettivo è quello tipico della società che si propone di
destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata (scopo di
divisione degli utili).
- Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società. Lo scopo
mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) non
è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale.
Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la
capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni
più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ottenendo quindi un
vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o
maggiore remunerazione del proprio lavoro).
L’art. 2247 indica gli Elementi essenziali del contratto di società:
I conferimenti
L’esercizio in comune di un’attività economica (elemento organizzativo)
La divisione degli utili
La società, come organizzazione di persone e beni per uno scopo produttivo,
non può esistere senza la costituzione di un fondo sociale (capitale sociale);
pertanto con la stipulazione del contratto di società, ogni contraente si obbliga
a contribuire alla formazione di esso mediante prestazione di beni o servizi.
I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione dei mezzi necessari per
l’attuazione dello scopo sociale, aventi la funzione di dotare la società del
capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Il capitale sociale è dato dall’insieme dei conferimenti che i soci hanno
effettuato o che si sono impegnati ad effettuare. All'inizio della vita della
società sarà uguale al patrimonio sociale; con il passare del tempo, però, tali
valori non saranno più gli stessi perché il patrimonio sociale varierà secondo
l'andamento della società, mentre il capitale sociale verrà indicato sempre nella
misura originaria.
Nelle società il capitale sociale è un importante punto di riferimento per soci e
creditori. Si parla, in proposito, di capitale sociale nominale per indicare tale
valore; se i soci si sono impegnati a versare i conferimenti si parla di capitale
sottoscritto; se invece hanno effettuato i conferimenti si parla di capitale
versato.
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo alla società, il patrimonio netto è quindi la differenza positiva tra
attività e passività e costituisce la garanzia per l'adempimento delle loro
obbligazioni ex art. 2740 c.c. garanzia che a volte può essere esclusiva, come
per la S.p.a e a volte principale, come per la s.n.c.
Il capitale sociale e il patrimonio sociale sono entità giuridiche ben distinte.
Non è necessario che il conferimento sia immediatamente eseguito
contestualmente alla stipulazione della società; è invece sufficiente che i soci
assumano semplicemente l’obbligo di eseguire un determinato apporto, con il
contestuale sorgere di un diritto di credito in favore della società.
Le società di persone
Secondo l’articolo 2284 c.c. alla morte di un socio di una società di
persone commerciali gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
non preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi. Quindi
non è possibile trasmettere mortis causa la partecipazione del socio a
responsabilità illimitata. In una società commerciale di persone la morte di un
socio non produce l’effetto del subentro automatico degli eredi.
Se nelle società di persone si verifica una perdita di capitale sociale non
si possono distribuire utili fin quando il capitale non è stato ricostituito o ridotto
in misura corrispondente.
Lo scioglimento anticipato è deliberato dall’assemblea staordinaria.
La società semplice (S.s.)
È la forma societaria di base ma non può svolgere attività commerciale,
tipicamente impiegata per attività agricole, attività professionali in forma
associata (Avvocati) e per attività di gestione di patrimoni immobiliari.
L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo:
nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della
totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito
nell’atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo
gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso
l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei
soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci.
La società in nome collettivo (S.n.c.)
La società in nome collettivo rappresenta il tipo generico di società
commerciale ed è la forma più diffusa di società di persone.
Può svolgere sia attività commerciale che non commerciale. Deve essere
costituita con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico a ministero
di notaio, ed è soggetta a quella particolare forma di pubblicità legale che è
l’iscrizione nel Registro delle imprese con efficacia dichiarativa.
La mancata registrazione determina lo stato di irregolarità della società
stessa per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla
società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i
soci e la possibilità per la società di essere sottoposta al fallimento.
Nell’atto costitutivo deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la
ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la
rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi
attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci
d’opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di
ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.
Il contratto sociale può essere modificato all’unanimità dei soci, se non è
stabilito diversamente.
Presenta, come le altre società di persone, un’autonomia patrimoniale
imperfetta; pertanto i soci che hanno agito in nome o per conto della società
hanno responsabilità illimitata (i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale
e personale) e solidale (ogni socio risponde interamente di ogni eventuale
debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci-diritto di
rivalsa).
Il patto di limitazione della responsabilità dei soci è inefficace nei confronti di
terzi.
I creditori sociali non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione,
il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l’escussione del
patrimonio sociale (responsabilità sussidiaria). Quindi i soci possono invocare il
beneficio di escussione del patrimonio sociale, nel momento in cui i creditori
pretendono il pagamento dei loro crediti.
Le società in accomandita semplice (S.a.s.)
Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che
desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito
imprenditoriale.
La costituzione della S.a.s. può avvenire per atto pubblico o per scrittura
autenticata; vi è poi la necessità dell’iscrizione della stessa presso il Registro
delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.a.s. irregolare per cui i
rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società
semplice.
Nella S.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una S.n.c.
(forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono
previsti due tipi di soci:
Soci accomandatari, con responsabilità illimitata.
Essi garantiscono anche col proprio patrimonio personale per i debiti
delle società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale.
Soci accomandanti con responsabilità limitata.
Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei
finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari come
ispezionare i libri contabili.
Essi hanno diritto alla partecipazione degli utili, in proporzione alla loro quota
ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
L’atto costitutivo della società deve indicare espressamente i soci
accomandatari e i soci accomandanti.
Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società ed in parte sul
patrimonio personale degli accomandatari.
Il Capitale sociale della Società in Accomandita semplice è diviso in quote, in
modo tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa proporzionale ai
conferimenti apportati.
L’amministrazione compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno,
però, facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori,
agire per singoli affari, qualora in possesso di speciale procura, esercitare un
controllo di legittimità in ordine al’approvazione del bilancio, nei casi previsti
dall’atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a
determinate operazioni.
Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti
di amministrazione della società, assumerà al pari degli accomandatari, la
responsabilità illimitata e solidale: diventa automaticamente socio
accomandatario.
Le società per azioni (S.p.A.)
La società per azioni è la principale delle società di capitali e la sua
caratteristica principale è data dal fatto che la partecipazione sociale è
rappresentata da azioni e che ogni socio risponde limitatamente a quanto
conferito, senza rischio di essere esposto con tutti i suoi beni, al pagamento dei
debiti sociali.
Gli utili sono divisi tra i soci in base alle azioni possedute.
Essa deve essere costituita con atto pubblico a ministero di notaio.
Con la riforma del 01.01.2004, le S.p.A. possono nascere anche con un socio
unico con le condizioni di: specificare in ogni documento redatto il suo stato di
socio unico e versare per intero il capitale sociale e non solo i 3/10. Se non
rispetta tali condizioni il socio diviene automaticamente un socio a
responsabilità illimitata. Le caratteristiche principali di tale tipo di società
possono essere rinvenute dalla limitazione della responsabilità in capo ai soci
nel limite del capitale sociale sottoscritto essendo questo suddiviso in azioni.
Le condizioni per la costituzione della S.p.a. sono:
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto alla stipula
dell’atto costitutivo (non può essere inferiore a € 120.000,00). Il capitale
sociale deve essere ridotto se il valore del patrimonio è diminuito di oltre
un terzo rispetto a quello del capitale.
Versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro presso una banca;
Conferimenti sia in denaro che in natura (beni o crediti);
Autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle
leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell’oggetto;
Iscrizione della società al registro delle imprese.
L’atto costitutivo deve contenere:
Il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o
lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede;
La cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero
delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità di emissione circolazione;
Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i
loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società;
Il numero dei componenti del collegio sindacale.
Le modifiche dell’atto costitutivo si possono effettuare solo se deliberate
dall’assemblea straordinaria a maggioranza qualificata.
Le modifiche dell’atto costitutivo comportano modifiche strutturali alla vecchia
società conservandone la soggettività giuridica.
L’assemblea dei soci, si distingue in generale, nella quale hanno diritto di
intervento tutti i soci e speciale, nella quale intervengono solo i soci detentori
di particolari tipologie di azioni in ordine ad argomenti afferenti le stesse.
L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in
almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per L'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno
cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le
modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.
È l’organo deliberativo interno della società nella quale si forma la volontà della
società stessa, ed è un organo collegiale le cui deliberazioni sono prese a
maggioranza e questa si calcola sul numero delle azioni che le persone presenti
posseggono e quindi vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
I soci assenti e dissenzienti possono impugnare le delibere prese in loro
assenza o col loro dissenso.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata
almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del
diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta,
salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
L’assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se i soci presenti
rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del
capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà
del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera
con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è
stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il
diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini
del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Il diritto di partecipazione all’assemblea non è patrimoniale.
L’assemblea provvede in sede ordinaria che straordinaria, la prima deve essere
convocata almeno una volta all’anno e delibera sull’approvazione del bilancio;
sulla nomina degli amministratori e del collegio sindacale; su un’azione di
responsabilità verso gli amministratori o i sindaci.
La seconda delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo; su l’emissione delle
obbligazioni; sulla nomina e poteri dei liquidatori; fusione della società;
scioglimento anticipato.
Le modifiche dell’atto costitutivo comportano modifiche strutturali alla vecchia
società conservandone la soggettività giuridica.
È ammessa la rappresentanza nell’esercizio del voto e la rappresentanza deve
essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee e la delega non
può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non possono
essere rappresentanti né gli amministratori né i sindaci.
La delibera può essere impugnata per nullità per: mancata convocazione
dell’assemblea; mancata redazione del verbale; oggetto deliberazione illecito;
oggetto deliberazione impossibile.
La delibera assembleare nulla non può essere sanata.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano
l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, mentre tutte le altre
possono essere impugnate entro tre anni dall’iscrizione o deposito nel registro
delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro
delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a
iscrizione né a deposito. L’impugnazione può essere proposta da chiunque vi
abbia interesse, e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’assemblea ordinaria differisce da quella straordinaria per le materie oggetto
di delibera.
L’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o
amministratore unico) che ha il compito della gestione della società e la
rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa. Dell’organo
amministrativo possono far parte anche persone esterne ossia non soci della
società. L’amministratore non socio ha poteri e responsabilità pari
all’amministratore socio.
Può tuttavia accadere che il consiglio di amministrazione decida, se ciò è
possibile per statuto o volontà dell'assemblea, di delegare le proprie
attribuzioni a più amministratori insieme o ad alcuni o uno solo dei suoi
membri, per gestire la società in maniera più agile abbiamo, quindi:
a) COMITATO ESECUTIVO: quando l’amministrazione è delegata a più
membri del consiglio:
b) AMMINISTRATORE O AMMINISTRATORI DELEGATI: quando
l’amministrazione è delegata a uno o più membri del consiglio.
Sembra che non vi siano differenze tra il comitato esecutivo e gli
amministratori delegati, poiché si tratta pur sempre di più amministratori; in
realtà il comitato esecutivo opera come organo collegiale, mentre gli
amministratori delegati non operano come unico organo, ma sono
singolarmente organi individuali di amministrazione.
Il potere di delega al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo o
all'amministratore delegato non è senza limiti, perché la delega deve essere
consentita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, e il consiglio, una volta
ricevuto il potere di delega, deve determinarne i suoi limiti.
Vi sono poi delle attribuzioni che non possono essere delegate, ricordiamo tra
le altre, la redazione del bilancio, l'emissione di obbligazioni convertibili in
azioni, la redazione del progetto di fusione e scissione della società.
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